Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 13.
(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

Art. 14.
(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

      1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto della personalità giuridica,

      Identico.


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di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del medesimo regolamento, può essere effettuata dal notaio, secondo i criteri fissati dal decreto previsto dal comma 2 del presente articolo. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede, sulla base dell'attestazione notarile, all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente alla realizzazione dello scopo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.